Scaduto
Gara #1681
Procedura aperta per la fornitura di pneumatici per autobus, nuovi e ricostruiti, suddivisa in due lotti funzionali.Informazioni appalto
27/07/2026
Aperta
Forniture
€ 906.456,00
DELVECCHIO Ruggiero
Categorie merceologiche
343522 - Pneumatici per autobus
Lotti
1
BC842CC4A1
Solo prezzo
procedura aperta per la fornitura di pneumatici per autobus, nuovi e ricostruiti, suddivisa in due lotti funzionali.
procedura aperta per la fornitura di pneumatici nuovi per autobus.
€ 596.980,00
€ 0,00
€ 0,00
2
BC842CD574
Solo prezzo
procedura aperta per la fornitura di pneumatici per autobus, nuovi e ricostruiti, suddivisa in due lotti funzionali.
procedura aperta per la fornitura di pneumatici ricostruiti per autobus.
€ 158.400,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
31/08/2026 12:00
10/09/2026 12:00
11/09/2026 10:00
Allegati
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144.39 kB | |
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schema-offerta-economica-lotto-1.xlsx SHA-256: d53bcca9a9ac88468efe7173a43104ceea6a3b6542e12c8b330056a025e52082 22/07/2026 10:53 |
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67.00 kB | |
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921.34 kB | |
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disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 3f51adbc2e169e6a8e534c3d963ae974d034c7ac04a22367343355722c6319b5 24/07/2026 14:53 |
1.28 MB |
Chiarimenti
07/08/2026 10:41
Quesito #1
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
- in riferimento all'art. 9.5 del Capitolato, si richiede se la documentazione deve essere prodotta dal ricostruttore oppure dal fornitore di materiale utilizzato per la ricostruzione degli pneumatici.
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
- in riferimento all'art. 9.5 del Capitolato, si richiede se la documentazione deve essere prodotta dal ricostruttore oppure dal fornitore di materiale utilizzato per la ricostruzione degli pneumatici.
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
10/08/2026 09:53
Risposta
Buongiorno,
in riscontro al quesito formulato, si precisa che la documentazione di cui all’art. 9.5 del Capitolato deve essere riferita allo pneumatico ricostruito oggetto dell’offerta e al relativo ricostruttore, non al fornitore dei materiali utilizzati nel processo di ricostruzione.
Cordiali saluti.
in riscontro al quesito formulato, si precisa che la documentazione di cui all’art. 9.5 del Capitolato deve essere riferita allo pneumatico ricostruito oggetto dell’offerta e al relativo ricostruttore, non al fornitore dei materiali utilizzati nel processo di ricostruzione.
Cordiali saluti.
07/08/2026 11:07
Quesito #2
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
- in riferimento all'art. 9.3 del Capitolato, lett. i), si richiede se l' "indicazione del paese di origine del prodotto" deve far riferimento al produttore del pneumatico ricostruito o al produttore del materiale utilizzato per il processo di ricostruzione.
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
- in riferimento all'art. 9.3 del Capitolato, lett. i), si richiede se l' "indicazione del paese di origine del prodotto" deve far riferimento al produttore del pneumatico ricostruito o al produttore del materiale utilizzato per il processo di ricostruzione.
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
10/08/2026 10:01
Risposta
Buongiorno,
in riscontro alla richiesta di chiarimento formulata con riferimento all’art. 9.3, lett. i), del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
L’espressione «Paese di origine del prodotto» deve intendersi riferita allo pneumatico ricostruito quale prodotto finito oggetto dell’offerta, la cui origine deve essere individuata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, come espressamente previsto dagli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato.
Pertanto, l’indicazione richiesta non è riferita al Paese di origine del materiale o dei singoli materiali utilizzati nel processo di ricostruzione, né deve essere intesa quale mera indicazione della sede del produttore di tali materiali.
Per ciascun prodotto offerto nell’ambito del Lotto 2 dovranno, quindi, essere indicati separatamente:
il ricostruttore;lo stabilimento presso il quale viene effettuato il processo di ricostruzione;il Paese di origine dello pneumatico ricostruito quale prodotto finito, determinato secondo le disposizioni applicabili del Codice doganale dell’Unione europea.
Cordiali saluti.
in riscontro alla richiesta di chiarimento formulata con riferimento all’art. 9.3, lett. i), del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
L’espressione «Paese di origine del prodotto» deve intendersi riferita allo pneumatico ricostruito quale prodotto finito oggetto dell’offerta, la cui origine deve essere individuata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, come espressamente previsto dagli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato.
Pertanto, l’indicazione richiesta non è riferita al Paese di origine del materiale o dei singoli materiali utilizzati nel processo di ricostruzione, né deve essere intesa quale mera indicazione della sede del produttore di tali materiali.
Per ciascun prodotto offerto nell’ambito del Lotto 2 dovranno, quindi, essere indicati separatamente:
il ricostruttore;lo stabilimento presso il quale viene effettuato il processo di ricostruzione;il Paese di origine dello pneumatico ricostruito quale prodotto finito, determinato secondo le disposizioni applicabili del Codice doganale dell’Unione europea.
Cordiali saluti.
26/08/2026 18:25
Quesito #3
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede i seguenti chiarimenti:
a pag. n.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – DEFINIZIONI – con riferimento ai “Prodotti originali di Paesi terzi – Prodotti individuati come tali ai sensi della normativa doganale applicabile”, rileviamo dai dati della Commissione Europea (dati di Pubblico Dominio accessibile dal sito web della stessa), accordi commerciali Mercati Extra UE, l’elenco dei Paesi con i quali la UE ha un rapporto di libero scambio.
Domanda n. 1: Sono questi i paesi Terzi dai quali possono pervenire i prodotti offerti in Gara?
Domanda n. 2: ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Il Paese di origine del produttore di pneumatici deve essere dichiarato dallo stesso produttore di pneumatici in sede di offerta?
Domanda n. 3: ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Nel caso , per esempio, il paese terzo come la CINA, con la quale la UE non ha nessun tipo di accordo, questo paese terzo rientra tra i produttori dei quali in sede di offerta , non si può superare il 50% del totale della stessa offerta?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede i seguenti chiarimenti:
a pag. n.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – DEFINIZIONI – con riferimento ai “Prodotti originali di Paesi terzi – Prodotti individuati come tali ai sensi della normativa doganale applicabile”, rileviamo dai dati della Commissione Europea (dati di Pubblico Dominio accessibile dal sito web della stessa), accordi commerciali Mercati Extra UE, l’elenco dei Paesi con i quali la UE ha un rapporto di libero scambio.
Domanda n. 1: Sono questi i paesi Terzi dai quali possono pervenire i prodotti offerti in Gara?
Domanda n. 2: ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Il Paese di origine del produttore di pneumatici deve essere dichiarato dallo stesso produttore di pneumatici in sede di offerta?
Domanda n. 3: ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Nel caso , per esempio, il paese terzo come la CINA, con la quale la UE non ha nessun tipo di accordo, questo paese terzo rientra tra i produttori dei quali in sede di offerta , non si può superare il 50% del totale della stessa offerta?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
28/08/2026 09:15
Risposta
Buongiorno,
in riscontro ai quesiti formulati con riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto in materia di prodotti originari di Paesi terzi, si precisa quanto segue:
Quesito n. 1
No.
L’elenco dei Paesi con i quali l’Unione europea ha concluso accordi commerciali non costituisce, di per sé, un elenco tassativo dei soli Paesi dai quali possono provenire i prodotti offerti nella presente procedura.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8.4 del Capitolato e dell’art. 170 del D.Lgs. 36/2023 assumono rilievo l’origine del prodotto offerto, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, nonché l’esistenza e l’ambito di applicazione di eventuali accordi internazionali pertinenti che assicurino un accesso comparabile ed effettivo ai mercati degli appalti pubblici.
Le relative verifiche saranno pertanto effettuate dalla Stazione Appaltante con riferimento alla concreta offerta presentata e alla disciplina applicabile.
Quesito n. 2
Si precisa che gli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato richiedono l’indicazione del Paese di origine del prodotto offerto, e non del Paese di origine, della nazionalità o della sede del produttore.
La dichiarazione deve essere resa in sede di offerta dall’operatore economico concorrente, il quale ne assume la responsabilità.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai fini della verifica di quanto dichiarato, certificati di origine, dichiarazioni del produttore, documentazione doganale o altra documentazione idonea prevista dagli atti di gara.
Quesito n. 3
Con riferimento all’ipotesi prospettata, si precisa che l’applicazione dell’art. 8.4 del Capitolato deve essere valutata con riguardo all’origine dei prodotti concretamente offerti, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, e alla disciplina applicabile al Paese terzo interessato ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla predetta disposizione e il valore dei prodotti originari dei Paesi terzi rilevanti ai sensi dell’art. 170 superi il 50% del valore complessivo dei prodotti offerti nel singolo lotto, troverà applicazione quanto espressamente previsto dall’art. 8.4 del Capitolato.
La soglia del 50% è quindi riferita al valore dei prodotti offerti, e non al numero degli pneumatici, al numero dei produttori, alla sede o alla nazionalità degli stessi.
Il presente chiarimento non contiene una qualificazione preventiva e generale di singoli Paesi, dovendo la relativa verifica essere effettuata sulla base della concreta origine dei prodotti dichiarata in offerta e della normativa applicabile.
Restano ferme e integralmente confermate tutte le disposizioni contenute negli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti, condizioni di partecipazione, cause di esclusione o specifiche tecniche della procedura.
Cordiali saluti.
Il RUP
in riscontro ai quesiti formulati con riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto in materia di prodotti originari di Paesi terzi, si precisa quanto segue:
Quesito n. 1
No.
L’elenco dei Paesi con i quali l’Unione europea ha concluso accordi commerciali non costituisce, di per sé, un elenco tassativo dei soli Paesi dai quali possono provenire i prodotti offerti nella presente procedura.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8.4 del Capitolato e dell’art. 170 del D.Lgs. 36/2023 assumono rilievo l’origine del prodotto offerto, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, nonché l’esistenza e l’ambito di applicazione di eventuali accordi internazionali pertinenti che assicurino un accesso comparabile ed effettivo ai mercati degli appalti pubblici.
Le relative verifiche saranno pertanto effettuate dalla Stazione Appaltante con riferimento alla concreta offerta presentata e alla disciplina applicabile.
Quesito n. 2
Si precisa che gli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato richiedono l’indicazione del Paese di origine del prodotto offerto, e non del Paese di origine, della nazionalità o della sede del produttore.
La dichiarazione deve essere resa in sede di offerta dall’operatore economico concorrente, il quale ne assume la responsabilità.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai fini della verifica di quanto dichiarato, certificati di origine, dichiarazioni del produttore, documentazione doganale o altra documentazione idonea prevista dagli atti di gara.
Quesito n. 3
Con riferimento all’ipotesi prospettata, si precisa che l’applicazione dell’art. 8.4 del Capitolato deve essere valutata con riguardo all’origine dei prodotti concretamente offerti, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, e alla disciplina applicabile al Paese terzo interessato ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla predetta disposizione e il valore dei prodotti originari dei Paesi terzi rilevanti ai sensi dell’art. 170 superi il 50% del valore complessivo dei prodotti offerti nel singolo lotto, troverà applicazione quanto espressamente previsto dall’art. 8.4 del Capitolato.
La soglia del 50% è quindi riferita al valore dei prodotti offerti, e non al numero degli pneumatici, al numero dei produttori, alla sede o alla nazionalità degli stessi.
Il presente chiarimento non contiene una qualificazione preventiva e generale di singoli Paesi, dovendo la relativa verifica essere effettuata sulla base della concreta origine dei prodotti dichiarata in offerta e della normativa applicabile.
Restano ferme e integralmente confermate tutte le disposizioni contenute negli artt. 8.4 e 9.5 del Capitolato.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti, condizioni di partecipazione, cause di esclusione o specifiche tecniche della procedura.
Cordiali saluti.
Il RUP
26/08/2026 18:40
Quesito #4
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
a pag.13 all’art. 8.5 – Omologazioni e normative tecniche applicabili – recita: “ Le caratteristiche dimensionali….. conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO o altro standard tecnico equivalente riconosciuto” .
Allo stato attuale solo per i pneumatici biciclette, oltre allo standard tecnico ETRTO, vi è lo standard tecnico inglese e quello francese.
Domanda n. 1: Tra i pneumatici richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto, non ci sono pneumatici biciclette, quindi si deve intendere che i pneumatici richiesti devono risultare conformi esclusivamente alle specifiche tecniche dimensionali ETRTO?
Domanda n.2: i pneumatici offerti in sede di gara, per risultare conformi alle prescrizioni specifiche tecniche dimensionali ETRTO, devono essere prodotti da marchi, fabbricanti, produttori di pneumatici che alla data di pubblicazione del Bando di Gara sono soci a pieno titolo dell’ ETRTO ?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
a pag.13 all’art. 8.5 – Omologazioni e normative tecniche applicabili – recita: “ Le caratteristiche dimensionali….. conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO o altro standard tecnico equivalente riconosciuto” .
Allo stato attuale solo per i pneumatici biciclette, oltre allo standard tecnico ETRTO, vi è lo standard tecnico inglese e quello francese.
Domanda n. 1: Tra i pneumatici richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto, non ci sono pneumatici biciclette, quindi si deve intendere che i pneumatici richiesti devono risultare conformi esclusivamente alle specifiche tecniche dimensionali ETRTO?
Domanda n.2: i pneumatici offerti in sede di gara, per risultare conformi alle prescrizioni specifiche tecniche dimensionali ETRTO, devono essere prodotti da marchi, fabbricanti, produttori di pneumatici che alla data di pubblicazione del Bando di Gara sono soci a pieno titolo dell’ ETRTO ?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
27/08/2026 12:41
Risposta
Buongiorno,
in riscontro ai quesiti formulati con riferimento all’art. 8.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
Quesito n. 1
Non deve intendersi richiesta, in via esclusiva, la conformità alle specifiche dimensionali ETRTO.
Come espressamente previsto dall’art. 8.5 del Capitolato, le caratteristiche dimensionali degli pneumatici offerti dovranno risultare conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO ovvero ad altro standard tecnico equivalente riconosciuto.
Qualora l’operatore economico intenda avvalersi di uno standard tecnico equivalente, la relativa equivalenza dovrà essere dimostrata mediante documentazione tecnica oggettiva e pertinente, secondo quanto previsto dal medesimo art. 8.5.
Quesito n. 2
No.
La conformità alle specifiche dimensionali ETRTO costituisce un requisito tecnico oggettivo riferito al prodotto offerto e non presuppone che il relativo fabbricante o produttore sia socio, socio a pieno titolo o comunque membro dell’ETRTO.
Pertanto, l’appartenenza del produttore all’ETRTO non costituisce requisito richiesto dalla documentazione di gara né condizione necessaria per la conformità del prodotto alle relative specifiche dimensionali.
Resta fermo che la Stazione Appaltante procederà alla verifica della conformità dei prodotti offerti sulla base delle caratteristiche tecniche e della documentazione prevista dagli atti di gara.
Il presente chiarimento ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra i requisiti di partecipazione né le specifiche tecniche previste dagli atti della procedura.
Cordiali saluti.
Il RUP
in riscontro ai quesiti formulati con riferimento all’art. 8.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
Quesito n. 1
Non deve intendersi richiesta, in via esclusiva, la conformità alle specifiche dimensionali ETRTO.
Come espressamente previsto dall’art. 8.5 del Capitolato, le caratteristiche dimensionali degli pneumatici offerti dovranno risultare conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO ovvero ad altro standard tecnico equivalente riconosciuto.
Qualora l’operatore economico intenda avvalersi di uno standard tecnico equivalente, la relativa equivalenza dovrà essere dimostrata mediante documentazione tecnica oggettiva e pertinente, secondo quanto previsto dal medesimo art. 8.5.
Quesito n. 2
No.
La conformità alle specifiche dimensionali ETRTO costituisce un requisito tecnico oggettivo riferito al prodotto offerto e non presuppone che il relativo fabbricante o produttore sia socio, socio a pieno titolo o comunque membro dell’ETRTO.
Pertanto, l’appartenenza del produttore all’ETRTO non costituisce requisito richiesto dalla documentazione di gara né condizione necessaria per la conformità del prodotto alle relative specifiche dimensionali.
Resta fermo che la Stazione Appaltante procederà alla verifica della conformità dei prodotti offerti sulla base delle caratteristiche tecniche e della documentazione prevista dagli atti di gara.
Il presente chiarimento ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra i requisiti di partecipazione né le specifiche tecniche previste dagli atti della procedura.
Cordiali saluti.
Il RUP
27/08/2026 10:38
Quesito #5
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
a pag. 14 del Capitolato speciale d’Appalto , all’art. 8.8 – Requisiti specifici per autobus elettrici – in riferimento ai veicoli elettrici che attualmente sono in esercizio presso la stazione appaltante e che sono equipaggiati con pneumatici specifici, appunto per autobus elettrici, in questo caso è stato il fabbricante dell’autobus a richiedere espressamente pneumatici specifici per autobus elettrici e il produttore di pneumatici a fornire gli stessi pneumatici che hanno una identificazione specifica.
Allo stato attuale non esiste una normativa europea per identificare i pneumatici specifici per autobus elettrici.
Domanda n.1: sono i produttori di pneumatici che li identificano e quindi soltanto lo stesso produttore di pneumatici deve dichiarare che “ i pneumatici offerti in sede di gara sono idonei ad equipaggiare i veicoli elettrici”?
Domanda n.2: la suddetta dichiarazione deve essere presentata in sede di offerta?
Domanda n.3: la verifica di questa importante ed essenziale dichiarazione, è effettuata dalla Stazione Appaltante nella fase di controllo documentale, prima che avvenga la valutazione dei prezzi di offerta e conseguentemente, prima dell’aggiudicazione al minor prezzo offerto ?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
a pag. 14 del Capitolato speciale d’Appalto , all’art. 8.8 – Requisiti specifici per autobus elettrici – in riferimento ai veicoli elettrici che attualmente sono in esercizio presso la stazione appaltante e che sono equipaggiati con pneumatici specifici, appunto per autobus elettrici, in questo caso è stato il fabbricante dell’autobus a richiedere espressamente pneumatici specifici per autobus elettrici e il produttore di pneumatici a fornire gli stessi pneumatici che hanno una identificazione specifica.
Allo stato attuale non esiste una normativa europea per identificare i pneumatici specifici per autobus elettrici.
Domanda n.1: sono i produttori di pneumatici che li identificano e quindi soltanto lo stesso produttore di pneumatici deve dichiarare che “ i pneumatici offerti in sede di gara sono idonei ad equipaggiare i veicoli elettrici”?
Domanda n.2: la suddetta dichiarazione deve essere presentata in sede di offerta?
Domanda n.3: la verifica di questa importante ed essenziale dichiarazione, è effettuata dalla Stazione Appaltante nella fase di controllo documentale, prima che avvenga la valutazione dei prezzi di offerta e conseguentemente, prima dell’aggiudicazione al minor prezzo offerto ?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
31/08/2026 14:10
Risposta
Quesito n. 1
Ai fini della conformità alle prescrizioni di gara, l’idoneità del modello di pneumatico offerto all’impiego su autobus elettrici deve risultare da documentazione tecnicamente riferibile al prodotto e al relativo produttore, tenuto conto delle condizioni di impiego previste dal Capitolato.
Come espressamente previsto dall’art. 8.8, tale idoneità può risultare dalla scheda tecnica, dal catalogo ufficiale del produttore, da una dichiarazione tecnica del produttore ovvero da altra documentazione equivalente idonea a comprovarla.
Pertanto, non è richiesta necessariamente una specifica dichiarazione autonoma del produttore, né è richiesto che lo pneumatico sia commercialmente identificato o denominato come prodotto esclusivamente destinato ai veicoli elettrici, purché ne risulti documentalmente comprovata l’idoneità alle condizioni di impiego richieste.
Quesito n. 2
Sì. Per le voci interessate, la documentazione comprovante l’idoneità all’impiego su autobus elettrici deve essere ricompresa nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta, secondo quanto previsto dagli artt. 9.1 e 9.2 del Capitolato.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti, integrazioni o precisazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente, senza possibilità di modificare o sostituire il prodotto offerto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Quesito n. 3
La conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici previsti dagli atti di gara, ivi compresa, per le voci interessate, l’idoneità all’impiego su autobus elettrici, sarà verificata dalla Stazione Appaltante nell’ambito della procedura di gara e comunque prima dell’aggiudicazione.
La concreta sequenza delle operazioni di gara resta disciplinata dal Disciplinare e dagli ulteriori atti della procedura; il presente chiarimento non introduce né modifica l’ordine delle operazioni ivi previsto.
Resta fermo che l’aggiudicazione potrà intervenire esclusivamente in favore di un’offerta avente ad oggetto prodotti conformi alle prescrizioni tecniche e documentali stabilite dalla lex specialis.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute negli atti di gara e non introduce, modifica o integra requisiti tecnici, condizioni di partecipazione, criteri di valutazione o modalità di svolgimento della procedura.
Ai fini della conformità alle prescrizioni di gara, l’idoneità del modello di pneumatico offerto all’impiego su autobus elettrici deve risultare da documentazione tecnicamente riferibile al prodotto e al relativo produttore, tenuto conto delle condizioni di impiego previste dal Capitolato.
Come espressamente previsto dall’art. 8.8, tale idoneità può risultare dalla scheda tecnica, dal catalogo ufficiale del produttore, da una dichiarazione tecnica del produttore ovvero da altra documentazione equivalente idonea a comprovarla.
Pertanto, non è richiesta necessariamente una specifica dichiarazione autonoma del produttore, né è richiesto che lo pneumatico sia commercialmente identificato o denominato come prodotto esclusivamente destinato ai veicoli elettrici, purché ne risulti documentalmente comprovata l’idoneità alle condizioni di impiego richieste.
Quesito n. 2
Sì. Per le voci interessate, la documentazione comprovante l’idoneità all’impiego su autobus elettrici deve essere ricompresa nella documentazione tecnica presentata in sede di offerta, secondo quanto previsto dagli artt. 9.1 e 9.2 del Capitolato.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti, integrazioni o precisazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente, senza possibilità di modificare o sostituire il prodotto offerto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Quesito n. 3
La conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici previsti dagli atti di gara, ivi compresa, per le voci interessate, l’idoneità all’impiego su autobus elettrici, sarà verificata dalla Stazione Appaltante nell’ambito della procedura di gara e comunque prima dell’aggiudicazione.
La concreta sequenza delle operazioni di gara resta disciplinata dal Disciplinare e dagli ulteriori atti della procedura; il presente chiarimento non introduce né modifica l’ordine delle operazioni ivi previsto.
Resta fermo che l’aggiudicazione potrà intervenire esclusivamente in favore di un’offerta avente ad oggetto prodotti conformi alle prescrizioni tecniche e documentali stabilite dalla lex specialis.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute negli atti di gara e non introduce, modifica o integra requisiti tecnici, condizioni di partecipazione, criteri di valutazione o modalità di svolgimento della procedura.
28/08/2026 12:22
Quesito #6
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, e alla risposta al quesito n° 3 del 28/08/2026, si richiede il seguente chiarimento:
ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS) – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Nel caso , per esempio “ la SERBIA e tutti gli altri Paesi non facenti parte della UE ”, CON I QUALI NON C’E’ UN ACCORDO SPECIFICO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PNEUMATICI , e quindi è da applicare l’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
DOMANDA:
I suddetti paesi (per esempio SERBIA e TUTTI GLI ALTRI PAESI NON FACENTI PARTE DELLA UE), sono da considerarsi Paesi Terzi?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, e alla risposta al quesito n° 3 del 28/08/2026, si richiede il seguente chiarimento:
ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS) – Normativa sui prodotti origirari di Paesi terzi – Nel caso , per esempio “ la SERBIA e tutti gli altri Paesi non facenti parte della UE ”, CON I QUALI NON C’E’ UN ACCORDO SPECIFICO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PNEUMATICI , e quindi è da applicare l’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
DOMANDA:
I suddetti paesi (per esempio SERBIA e TUTTI GLI ALTRI PAESI NON FACENTI PARTE DELLA UE), sono da considerarsi Paesi Terzi?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
31/08/2026 15:47
Risposta
Buongiorno,
in riscontro al quesito formulato, si precisa che, ai fini della terminologia utilizzata negli atti di gara, per Paesi terzi devono intendersi gli Stati non appartenenti all’Unione europea.
Tale qualificazione, tuttavia, non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
Come previsto dall’art. 8.4 del Capitolato, ai fini dell’applicazione della predetta disposizione deve essere verificata, con riferimento al Paese di origine dei prodotti concretamente offerti, l’esistenza e l’ambito di applicazione di eventuali accordi internazionali che assicurino un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione europea ai relativi mercati degli appalti pubblici.
Non assume pertanto rilievo, ai predetti fini, la sola circostanza che il Paese di origine del prodotto non appartenga all’Unione europea, né l’esistenza o meno di uno specifico accordo avente ad oggetto la commercializzazione degli pneumatici.
Le verifiche previste dall’art. 8.4 del Capitolato saranno effettuate dalla Stazione Appaltante con riferimento all’origine dei prodotti dichiarata in offerta, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, e alla disciplina internazionale applicabile al relativo Paese di origine.
Restano ferme e integralmente confermate le disposizioni dell’art. 8.4 del Capitolato.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa della lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti, condizioni di partecipazione o cause di esclusione previste dagli atti di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP
in riscontro al quesito formulato, si precisa che, ai fini della terminologia utilizzata negli atti di gara, per Paesi terzi devono intendersi gli Stati non appartenenti all’Unione europea.
Tale qualificazione, tuttavia, non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 170 del D.Lgs. 36/2023.
Come previsto dall’art. 8.4 del Capitolato, ai fini dell’applicazione della predetta disposizione deve essere verificata, con riferimento al Paese di origine dei prodotti concretamente offerti, l’esistenza e l’ambito di applicazione di eventuali accordi internazionali che assicurino un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione europea ai relativi mercati degli appalti pubblici.
Non assume pertanto rilievo, ai predetti fini, la sola circostanza che il Paese di origine del prodotto non appartenga all’Unione europea, né l’esistenza o meno di uno specifico accordo avente ad oggetto la commercializzazione degli pneumatici.
Le verifiche previste dall’art. 8.4 del Capitolato saranno effettuate dalla Stazione Appaltante con riferimento all’origine dei prodotti dichiarata in offerta, determinata secondo la normativa doganale dell’Unione europea, e alla disciplina internazionale applicabile al relativo Paese di origine.
Restano ferme e integralmente confermate le disposizioni dell’art. 8.4 del Capitolato.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa della lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti, condizioni di partecipazione o cause di esclusione previste dagli atti di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP
28/08/2026 12:52
Quesito #7
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, e alla risposta ai quesiti n° 1 e n° 2 del 28/08/2026, si richiede il seguente ulteriore chiarimento:
a pag.13 all’art. 8.5 – Omologazioni e normative tecniche applicabili – recita: “ Le caratteristiche dimensionali….. conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO o altro standard tecnico equivalente riconosciuto” .
Allo stato attuale nella UE risulta che l’unico ente preposto allo scopo richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS), è l’ ETRTO che è un Ente con la funzione principale di tutelare il Consumatore.
Domanda 1:
Cosa intendete per “ALTRO STANDARD TECNICO EQUIVALENTE RICONOSCIUTO”, visto che l’unico in ambito UE riconosciuto è l’ ETRTO ?
Domanda 2:
I marchi , fabbricanti, produttori di pneumatici che alla data di pubblicazione del Bando di Gara non sono soci dell’ETRTO, non vengono certificati dall’ ETRTO, e quindi, quanto espressamente richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS), all’art. 8.5 rigo 9 e 10 non può essere effettuato, dunque in che modo la Stazione Appaltante potrà essere certa della certificazione di conformità dei prodotti offerti?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, e alla risposta ai quesiti n° 1 e n° 2 del 28/08/2026, si richiede il seguente ulteriore chiarimento:
a pag.13 all’art. 8.5 – Omologazioni e normative tecniche applicabili – recita: “ Le caratteristiche dimensionali….. conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle specifiche dimensionali ETRTO o altro standard tecnico equivalente riconosciuto” .
Allo stato attuale nella UE risulta che l’unico ente preposto allo scopo richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS), è l’ ETRTO che è un Ente con la funzione principale di tutelare il Consumatore.
Domanda 1:
Cosa intendete per “ALTRO STANDARD TECNICO EQUIVALENTE RICONOSCIUTO”, visto che l’unico in ambito UE riconosciuto è l’ ETRTO ?
Domanda 2:
I marchi , fabbricanti, produttori di pneumatici che alla data di pubblicazione del Bando di Gara non sono soci dell’ETRTO, non vengono certificati dall’ ETRTO, e quindi, quanto espressamente richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto della gara in oggetto (LEX SPECIALIS), all’art. 8.5 rigo 9 e 10 non può essere effettuato, dunque in che modo la Stazione Appaltante potrà essere certa della certificazione di conformità dei prodotti offerti?
In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti
31/08/2026 15:50
Risposta
Buongiorno,
in riscontro agli ulteriori quesiti formulati con riferimento all’art. 8.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
Quesito n. 1
Per «altro standard tecnico equivalente riconosciuto» deve intendersi un eventuale standard tecnico, diverso dalle specifiche ETRTO, riconosciuto nell’ambito tecnico di riferimento e del quale l’operatore economico sia in grado di dimostrare documentalmente l’effettiva equivalenza rispetto alle caratteristiche dimensionali richieste dagli atti di gara.
L’eventuale ricorso a uno standard diverso da ETRTO non comporta, pertanto, automatica equivalenza.
Come espressamente previsto dall’art. 8.5 del Capitolato, l’equivalenza dovrà essere dimostrata dall’operatore economico mediante documentazione tecnica oggettiva, pertinente e riferita al prodotto offerto, idonea a comprovare il rispetto delle prescrizioni dimensionali, delle indicazioni del costruttore del veicolo e degli ulteriori requisiti previsti dalla lex specialis.
La relativa valutazione sarà effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione concretamente prodotta in sede di gara.
Quesito n. 2
La conformità alle specifiche dimensionali ETRTO costituisce un requisito tecnico oggettivo riferito al prodotto offerto.
L’appartenenza del relativo fabbricante o produttore all’ETRTO non costituisce, ai sensi degli atti di gara, requisito soggettivo di partecipazione né condizione necessaria per la conformità del prodotto alle specifiche tecniche richiamate.
La Stazione Appaltante verificherà pertanto la conformità del prodotto sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate e della documentazione, delle schede tecniche, delle omologazioni e degli ulteriori elementi probatori previsti dalla lex specialis.
La sola appartenenza o non appartenenza del produttore all’ETRTO non assume, pertanto, valore determinante ai fini della verifica della conformità tecnica del prodotto.
Qualora venga invocata l’equivalenza rispetto alle specifiche ETRTO, resta fermo l’onere dell’operatore economico di comprovarla nei termini previsti dall’art. 8.5 del Capitolato.
Restano ferme e integralmente confermate tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti tecnici, requisiti soggettivi di partecipazione, condizioni di ammissibilità o criteri di valutazione delle offerte.
Cordiali saluti.
Il RUP
in riscontro agli ulteriori quesiti formulati con riferimento all’art. 8.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa quanto segue.
Quesito n. 1
Per «altro standard tecnico equivalente riconosciuto» deve intendersi un eventuale standard tecnico, diverso dalle specifiche ETRTO, riconosciuto nell’ambito tecnico di riferimento e del quale l’operatore economico sia in grado di dimostrare documentalmente l’effettiva equivalenza rispetto alle caratteristiche dimensionali richieste dagli atti di gara.
L’eventuale ricorso a uno standard diverso da ETRTO non comporta, pertanto, automatica equivalenza.
Come espressamente previsto dall’art. 8.5 del Capitolato, l’equivalenza dovrà essere dimostrata dall’operatore economico mediante documentazione tecnica oggettiva, pertinente e riferita al prodotto offerto, idonea a comprovare il rispetto delle prescrizioni dimensionali, delle indicazioni del costruttore del veicolo e degli ulteriori requisiti previsti dalla lex specialis.
La relativa valutazione sarà effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione concretamente prodotta in sede di gara.
Quesito n. 2
La conformità alle specifiche dimensionali ETRTO costituisce un requisito tecnico oggettivo riferito al prodotto offerto.
L’appartenenza del relativo fabbricante o produttore all’ETRTO non costituisce, ai sensi degli atti di gara, requisito soggettivo di partecipazione né condizione necessaria per la conformità del prodotto alle specifiche tecniche richiamate.
La Stazione Appaltante verificherà pertanto la conformità del prodotto sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate e della documentazione, delle schede tecniche, delle omologazioni e degli ulteriori elementi probatori previsti dalla lex specialis.
La sola appartenenza o non appartenenza del produttore all’ETRTO non assume, pertanto, valore determinante ai fini della verifica della conformità tecnica del prodotto.
Qualora venga invocata l’equivalenza rispetto alle specifiche ETRTO, resta fermo l’onere dell’operatore economico di comprovarla nei termini previsti dall’art. 8.5 del Capitolato.
Restano ferme e integralmente confermate tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.
Il presente riscontro ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni già contenute nella lex specialis e non introduce, modifica o integra requisiti tecnici, requisiti soggettivi di partecipazione, condizioni di ammissibilità o criteri di valutazione delle offerte.
Cordiali saluti.
Il RUP
31/08/2026 10:30
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento al modulo di domanda di partecipazione, sez. 3, punto n.3 "Dimensione aziendale" chiediamo chiarimenti per quanto di seguito:
fino al 31/12/2025, la nostra azienda risultava avere un organico inferiore a 50 dipendenti. Pertanto, tutte le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni attualmente in possesso risultano aggiornate e coerenti con la situazione aziendale riferita a tale data.
Alla data odierna, l'organico aziendale ha superato le 50 unità. Tuttavia, l'eventuale aggiornamento della documentazione e delle attestazioni conseguenti alla variazione dimensionale dell'organico potrà essere effettuato con riferimento all'inizio del prossimo esercizio, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa applicabile.
Alla luce di quanto segnalato, vi chiediamo come procedere per la compilazione della domanda stessa e per la presentazione dei documenti richiesti.
Cordiali saluti
in riferimento al modulo di domanda di partecipazione, sez. 3, punto n.3 "Dimensione aziendale" chiediamo chiarimenti per quanto di seguito:
fino al 31/12/2025, la nostra azienda risultava avere un organico inferiore a 50 dipendenti. Pertanto, tutte le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni attualmente in possesso risultano aggiornate e coerenti con la situazione aziendale riferita a tale data.
Alla data odierna, l'organico aziendale ha superato le 50 unità. Tuttavia, l'eventuale aggiornamento della documentazione e delle attestazioni conseguenti alla variazione dimensionale dell'organico potrà essere effettuato con riferimento all'inizio del prossimo esercizio, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa applicabile.
Alla luce di quanto segnalato, vi chiediamo come procedere per la compilazione della domanda stessa e per la presentazione dei documenti richiesti.
Cordiali saluti
31/08/2026 11:55
Risposta
Codesto operatore economico potrà inserire tale dichiarazione nella domanda di partecipazione.