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Gara #1441

Appalto per l'erogazione, distribuzione, gestione e monitoraggio di Buoni Spesa Multiuso per Welfare Aziendale a favore di dipendenti dell’Amtab S.p.A.
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Informazioni appalto

11/03/2026
Negoziata
Forniture
€ 288.000,00
PAOLILLO SIMONE

Categorie merceologiche

3019977 - Buoni pasto
1853 - Regali e premi

Lotti

1
BA285D48D1
Qualità prezzo
Appalto per l'erogazione, distribuzione, gestione e monitoraggio di Buoni Spesa Multiuso per Welfare Aziendale a favore di dipendenti dell’Amtab S.p.A.
Appalto per l'erogazione, distribuzione, gestione e monitoraggio di Buoni Spesa Multiuso per Welfare Aziendale a favore di dipendenti dell’Amtab S.p.A.
€ 240.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

17/03/2026 14:00
23/03/2026 12:00
24/03/2026 10:00

Allegati

capitolato-tecnico.pdf
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1.16 MB
dichiarazione-assolvimento-bollo.pdf
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03/03/2026 14:10
876.11 kB
dichiarazione-concordato-preventivo.pdf
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454.53 kB
dichiarazione-di-avvalimento.pdf
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532.45 kB
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1.14 MB
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04/03/2026 09:40
1.27 MB
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09/03/2026 14:09
144.39 kB
schema-di-offerta-economica.pdf
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10/03/2026 13:51
731.63 kB

Chiarimenti

06/03/2026 08:58
Quesito #1
Quesito 1.
Si chiede di confermare che, pur non essendo richiesto il possesso di una certificazione NIS2 specifica, la conformità alla Direttiva sia soddisfatta attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative, come delineato nel piano di sicurezza della piattaforma."

Quesito 2.
Si chiede di confermare se il requisito “infrastruttura nazionale” debba intendersi come infrastruttura localizzata in UE/SEE oppure se sia richiesto esclusivamente cloud provider con datacenter situati in Italia.

Quesito 3.
Nel capitolato sono presenti tre requisiti contemporanei che ci appaiono tecnicamente incoerenti.

1. Cloud su infrastruttura nazionale

Il capitolato richiede:

“Cloud computing su infrastruttura nazionale (no extra-UE per dati sensibili)”
[Doc: Capitolato Tecnico, Pag: 6, Sez: 3.2]

2. Certificazione ISO 27001 o SOC2

Sempre nello stesso punto viene richiesto:

“certificazione ISO27001 (o equivalente SOC2 Type II)”
[Doc: Capitolato Tecnico, Pag: 8, Sez: 4.1]

3. Conformità NIS2

Inoltre è richiesta anche:

“conformità NIS2”
[Doc: Capitolato Tecnico, Pag: 8, Sez: 4.1]

Si chiede di chiarire l'obbligatorietà dei tre requisiti.


06/03/2026 12:09
Risposta
RISPOSTA 1:
si conferma che devono essere soddisfatte le misure tecniche e organizzative previste dalla norma
RISPOSTA 2:
I dati non devono risiedere su architetture allocate extre-UE
RISPOSTA 3:
si conferma che il cloud computer deve risiedere su architettura nazionale, il fornitore deve garantire conformità NIS2 e possedere certificazione ISO27001



09/03/2026 10:58
Quesito #2
Buonasera,


in riferimento alla procedura di gara citata in oggetto, con la presente vi segnaliamo l’impossibilità al pagamento del CIG per la gara su menzionata. Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: "il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante".


Si chiede cortesemente di controllare la procedura del pagamento CIG attraverso l'AVCP per poter rendere disponibile il pagamento.


Distinti saluti.


09/03/2026 13:43
Risposta
Si invita tutti gli Operatori Economici a contattare l'ANAC e a chiedere precise informazioni su come ovviare alle problematiche riscontrare.

09/03/2026 11:58
Quesito #3
Buongiorno
con riferimento al termine di presentazione della documentazione per la procedura di gara, al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla stessa, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiede cortesemente di accordarci un posticipo dei termini per la presentazione dell'offerta di almeno 5 giorni lavorativi, vista la ravvicinata scadenza, prorogando conseguentemente anche il termine per l’inoltro dei chiarimenti.

Confidando nel positivo accoglimento di quanto sopra esposto, porgiamo cordiali saluti



11/03/2026 14:12
Risposta
Considerati i numerosi quesiti pervenuti è stato valutato di accordare una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

09/03/2026 12:27
Quesito #4
Buongiorno, a seguito di verifica documentale da parte della nostra funzione PRIVACY, vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

AMBITO NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DATI:

1) Con riferimento all'eventuale assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale “autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto:
-non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
-nell'ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
-ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

2) A tal proposito alleghiamo relativa nota sulla titolarità.
AMBITO SERVIZI EROGATI IN ZONA EXTRA UE:

Si segnala che, per l’erogazione e la fruizione dei suoi servizi, la scrivente tratta i dati all’interno dell’Area Economica Europea e i Data Center sono all’interno dell’Area Economica Europea.
Infatti, una volta che i dati personali dei dipendenti del Cliente entreranno nel perimetro della scrivente, questa provvederà ad erogare i propri servizi, eventualmente con il supporto di fornitori periodicamente verificati, tutti ubicati all’interno dell’AEE.
A seconda degli accordi con i Clienti, inoltre, l’assistenza beneficiari può essere fornita tramite una Società del Gruppo avente sede in Albania. Per il trasferimento dei dati personali extra UE sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dal GDPR (a. sottoscrizione SCCs ultima versione pubblicata dalla Commissione EU; b. La Società sub fornitrice è stata nominata responsabile ex art. 28 GDPR; c. La Società sub fornitrice ha nominato la scrivente suo Rappresentante nell’Unione ex art. 27 GDPR).
Si chiede, pertanto, di confermare la possibilità di avvalersi del sub-contraente secondo ma modalità sopra indicata.
SCHEDA INFORMATIVA DI CUI AL MODELLO ALLEGATO A:

3) Si segnala che il disciplinare all’art. 26 cita tale modello che però non risulta reperibile al link da voi indicato. Chiediamo cortesemente di poterlo ricevere.

n attesa di un gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti




09/03/2026 14:25
Risposta
RISPOSTA 1) Si conferma tale possibilità.

RISPOSTA 2)Si conferma tale possibilità.

RISPOSTA 3) Il modello ALLEGATO A è stato pubblicato tra gli atti di gara


09/03/2026 15:40
Quesito #5
Buongiorno, in merito alla vostra risposta qui sotto riportata, segnaliamo che le "problematiche riscontrate" esulano dalla competenza dell'operatore economico in quanto il portale stesso rimanda ad una mancata finalizzazione su ANAC da parte della stazione appaltante

Vi chiediamo pertanto di completare l'iter di registrazione della gara su ANAC , al fine di consentirci di poter effettuare il versamento del contributo dovuto per la partecipazione:

Cordiali saluti


09/03/2026 16:38
Risposta
Siamo al corrente che le problematiche riscontrate non dipendano dall'operatore economico. La presente procedura in due fasi crea delle problematiche per il pagamento su ANAC del contributo da parte degli operatori economici. Pertanto, come suggerito a noi dagli operatori del contact center di ANAC, vi invitiamo a contattare l'ANAC, che vi fornirà precise informazioni su come ovviare alle problematiche riscontrare.

10/03/2026 10:06
Quesito #6
Buongiorno, si segnala che il disciplinare a pag 21 punto 17 OFFERTA ECONOMICA, cita un modello da utilizzare per la redazione dell’offerta che però non risulta disponibile tra gli atti di gara .




Inoltre, la busta economica virtuale a portale, prevede il caricamento di due documenti:




- Offerta economica




- schema offerta economica




Chiediamo cortesemente di poter ricevere tali modelli.

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.





10/03/2026 14:07
Risposta
Buongiorno,
abbiamo provveduto ad inserire tra gli allegati di gara il modello "schema di offerta economica".
L'ulteriore documento si riferisce alla compilazione dell'offerta economica a video sulla piattaforma telematica che dovrà essere firmato e caricato a sistema .






10/03/2026 12:44
Quesito #7
Spett.le AMTAB SpA
Con riferimento alla presente procedura, e con specifico riferimento all'art. 1.2 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che possono essere accettate le parafarmacie nella categoria delle farmacie.
In attesa di un Vostro gentile riscontro
salutiamo cordialmente
Ufficio Gare



10/03/2026 14:08
Risposta
Si conferma.


10/03/2026 17:18
Quesito #8
Buon pomeriggio, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
1) in relazione alle disposizioni sul sub-appalto contenute nei documenti di gara, si chiede conferma del fatto che l'affidamento del servizio di assistenza/help desk e back office ad un soggetto terzo in forza di contratto coontinuativo di servizio stipulato in data anteriore all'indizione della procedura (servizio peraltro utilizzato in maniera trasversale su tutti i progetti e non verticalmente sul progetto oggetto di assegnazione) sia qualificabile come prestazione che non configura subappalto ai sensi dell'art. 3 lett. d del D.Lgs. 36/2023
2) si richiede la possibilità di conferire al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 cc, mandato senza rappresentanza per l'acquisto delle prestazioni e dei servizi in nome proprio, ma per conto del Cliente, a vantaggio dei Beneficiari
3) in riferimento al punto 1.2 Finalità e Scopo del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare cosa si intenda con [...] compatibile con la conversione del premio di risultato in welfare flessibile. Si fa riferimento al fatto che il credito allocato deriverà dalla conversione di un PDR? Se confermato, si chiede di conoscere, laddove presente, il valore dell'importo convertito nel 2025. Inoltre, si chiede, nel caso, di specificare se tale conversione sia importo fisso o percentuale scelta dai dip e se si prevedere un ulteriore on top sul valore convertito
4) in riferimento al punto 1.2 Finalità e Scopo del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare cosa si intenda con [...] devono essere fully utilizzabili al valore nominale senza decadenza dei residui
5) in riferimento a quanto indicato al punto 2.1 Servizio Principale del Capitolato Tecnico si chiede di specificare se quanto indicato con "distribuzione cartacea" sia riferibile alla spedizione/consegna di buoni cartacei o se possano essere accettabili anche versioni digitali, ma stampabili

Grazie, Ufficio Gare


11/03/2026 14:00
Risposta
RISPOSTA N.1) Si conferma che non si configurano come attività affidate in subappalto quelle previste dall'art. 119, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA N.2)si accoglie la possibilità

RISPOSTA 3)Il valore dei buoni spesa da erogare presunto sarà quello previsto dall'importo a base d'asta.

RISPOSTA 4) i buoni devono essere utilizzabili integralmente al valore nominale da parte del dipendente anche in più tranche

RISPOSTA 5) La distribuzione cartacea è un'opzione destinata ad eventuali casi particolari e si riferisce alla spedizione/consegna dei buoni cartacei

12/03/2026 14:31
Quesito #9
Spett.le Ente Con riferimento alla procedura indetta dal vostro spettabile ente per l’affidamento del servizio in oggetto, con la presente vi comunichiamo quanto segue: Tra i Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al punto B.1 “Commissioni agli Esercenti (Fee)”, sono attribuiti 35 punti premiando “l’operatore che applica agli esercenti le commissioni (Merchant Fee) più basse, inferiori al tetto massimo del 5% previsto dal capitolato”. Tale impostazione richiama espressamente quanto previsto dall’art. 131 del D.lgs. 36/2023, riferito esclusivamente ai servizi sostitutivi di mensa, che al comma 5, lettera c) stabilisce che “lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto, remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”. Nel caso di specie, tuttavia, l’oggetto della gara è un servizio di “buoni spesa”, servizio che non rientra nel perimetro normativo dei servizi sostitutivi di mensa e che, pertanto, non è soggetto alle medesime regole, limitazioni o tetti massimi previsti dall’art. 131. Applicare il criterio del 5% ai buoni spesa significa estendere una disciplina speciale e settoriale ad un servizio diverso per natura, finalità e quadro regolatorio, con il rischio di alterare la concorrenza e incidere indebitamente sul modello economico del servizio richiesto. La vostra richiesta prevede nella fattispecie l’erogazione di buoni acquisto spendibili presso una rete di esercizi commerciali, nei territori di vostro interesse, appartenenti a brand di livello nazionale e internazionale, operanti in diversi settori (casa, spesa, carburanti, sport e shopping); ne emerge pertanto che la natura del servizio atteso è l’erogazione di buoni spesa multiuso (c.d. multipurpose voucher) e non del servizio sostitutivo di mensa. I multipurpose voucher sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 in quanto, come precisato dalla Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate: (i) non sono titoli rappresentativi di merce bensì documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.; (ii) la loro cessione dall’Emettitore a favore dell’Azienda cliente, come pure la successiva distribuzione gratuita dall’Azienda cliente ai dipendenti o clienti, non comportando anticipazione della cessione del bene cui il buono dà diritto, non assumono rilevanza ai fini IVA in quanto hanno natura di “mera movimentazione di carattere finanziario”. In conseguenza di quanto sopra, la non rilevanza ai fini IVA e la circostanza per cui la distribuzione di tali titoli è assimilabile ad una pura movimentazione di carattere finanziario, appaiono incompatibili con l’applicabilità di uno sconto sul valore facciale degli stessi, risultando invece corretto il riconoscimento di una commissione in favore dell’Emettitore. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di voler rettificare gli atti di gara, negli aspetti non congruenti con il servizio oggetto della procedura, opportunamente prorogando anche i termini di presentazione offerta

16/03/2026 15:39
Risposta
Si confermano le prescrizioni contenute nella lex specialis di gara.
IL RUP


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