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Gara #1377

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato”, per la durata di 24 mesi.
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Informazioni appalto

19/12/2025
Aperta
Servizi
€ 1.263.600,00
PAOLILLO SIMONE

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
B9AD4CB2A0
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato”, per la durata di 24 mesi.
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato”, per la durata di 24 mesi.
€ 1.053.000,00
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Scadenze

27/01/2026 12:00
06/02/2026 12:00
12/02/2026 10:00

Allegati

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16/12/2025 12:27
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26/01/2026 09:48
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Chiarimenti

19/12/2025 18:17
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
3) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
4) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
5) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
6) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
7) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
8) L’attuale fornitore;
9) Il mark up dell'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni


13/01/2026 12:16
Risposta
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione.

VEDI FILE ALLEGATO INDICANTE IL NUMERO UNITA', PROFILO, MANSIONE E PARAMETRO

3) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni.

VEDI FILE ALLEGATO INDICANTE IL NUMERO UNITA', PROFILO, MANSIONE E PARAMETRO

4) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

5) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato).

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E NON INDETERMINATO

6) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi.

PER IL PERSONALE DELLA SOSTA GIORNALIERA PER GLI EVENTI CITTADINI COME PARTITE DI CALCIO E CONCERTI E SETTIMANALE PER L'EVENTO FIERA DEL LEVANTE

PER ALTRO PERSONALE MENSILE

7) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione.

IL PERSONALE SOMMINISTRATO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA VIENE REGOLARMENTE ED OBBLIGATORIAMENTE FORMATO CON CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER LA PARTE GENERICA DALLA SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE CHE NE HA L'ONERE E PER LA PARTE SPECIFICA DALLA SOCIETA' UTILIZZATRICE CHE NE HA L'ONERE. INOLTRE, IL LAVOARTORE SOMMINISTRATO VIENE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PRESSO IL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE CHE NE ATTESTA LA IDONEITA' ALLA MANSIONE, ANCHE QUESTO ONERE DELLA SOCIETA' UTILIZZATRICE.

8) L’attuale fornitore.

ETJCA S.p.A.

9) Il mark up dell'attuale fornitore.

€ 0,24

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13/01/2026 12:16
10.24 kB
30/12/2025 14:47
Quesito #2
Spett.le Ente,

tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:


le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, permessi retribuiti ex lege, ...)le ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore


La retribuzione di tali voci è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.

Grazie


13/01/2026 12:29
Risposta
"Si rimanda a quanto previsto dal capitolato di gara".

13/01/2026 15:22
Quesito #3
Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

2. Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

3. Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.


4. Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.

5. Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.


6. Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

7. Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali


8. Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;








26/01/2026 15:18
Risposta
Chiarimento n.1:
Le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, sono già state considerate nella paga oraria.

Chiarimento n.2:
Si conferma quanto prescritto dal capitolato prestazionale di gara e si precisa che, ad integrazione dei chiarimanti rilasciati in precedenza per la medesima gara, nel caso di somministrazione di lavoratori per un lungo periodo di tempo, da considerarsi in mesi e non in giorni o settimane, saranno rimborsati gli oneri relativi agli eventi di malattia/permessi, ecc. previsti dalla legge in materia.

Chiarimento n.3:
Si conferma l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara. Si conferma, altresì, che il costo relativo al rilascio della certificazione di abilitazione rilasciata da RFI di Bari, non è a carico della stazione appaltante, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara.

Chiarimento n.4:
Si conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 e come prescritto dal capitolato prestazionale di gara.

Chiarimento n.5:
Si conferma, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara.

Chiarimento n. 6:
Si comunica che il costo del lavoro, di cui all'allegato al capitolato prestazionale di gara, sia stato determinato su 14 mensilità, pertanto già comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive.

Chiarimento n.7:
L’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, deve versare l’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma 10 e dell’Allegato 1.4del Codice.

Chiarimento n.8:
Si conferma, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara, l'applicazione delle penali legate al ritardo nella nell'esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023, per importi che non saranno in contrasto con la vigente normativa.


21/01/2026 00:04
Quesito #4
Egr. RUP,

in riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti:


1. In riferimento all’importo della polizza provvisoria, si chiede se si possa applicare la riduzione del 20% per il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, in quanto anch’essa prevista tra le certificazioni rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (allegato II.13 – art. 106 comma 8);


2. In merito al modello dell’offerta economica si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi;


3. In merito al modello dell’offerta economica si chiede conferma che il ribasso percentuale debba essere espresso con due cifre decimali;


4. Considerando che, così come previsto all’art. 6 – Modalità di espletamento del servizio, lettera g) nonché dalla normativa di legge, gli oneri relativi agli accertamenti sanitari di cui al D.Lgs. 81/2008 risultano essere a carico di A.M.T.A.B. Spa, si chiede conferma che anche il costo relativo al rilascio della certificazione di idoneità rilasciata dal medico RFI di Bari, debba essere a carico di codesta spettabile stazione appaltante;


5. Si chiede conferma che, così come previsto dal Decreto Dignità, gli aumenti contributivi da riconoscere al personale attualmente somministrato per effetto dei rinnovi di contratto a seguito del pregresso maturato per il tramite delle precedenti agenzie per il lavoro, dovranno essere aggiunti alla tariffa oraria offerta;


6. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);


7. In riferimento al criterio n. 1 di valutazione dell’offerta tecnica “Esperienza dell’operatore con aziende di TPL negli ultimi 3 anni”, si chiede conferma che si dovrà far riferimento al periodo intercorrente dal 20/12/2022 al 19/12/2025;


8. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza per malattia / infortuni / permessi / maternità, la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;


9. In riferimento alla tabella relativa alla stima del costo orario per operatore d’esercizio par. 140, si chiede di specificare:


- Il divisore orario utilizzato (ossia se 169 oppure 195);


10.

- Si chiede conferma che il costo del lavoro orario offerto, oltre ad essere comprensivo di tutti i contributi specifici previsti dal Ccnl delle agenzie per il lavoro, debba essere espresso al netto dei costi relativi all’assicurazione RC (in quanto a carico della stazione appaltante che assicura i propri mezzi di trasporto) e dell’Irap, poiché ai sensi della normativa fiscale vigente (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), il soggetto passivo IRAP per il costo del personale somministrato è l'Ente Utilizzatore e non l'Agenzia fornitrice. Come stabilito dall'Art. 3 e dall'Art. 10 del citato D.Lgs. 446/1997, il costo del personale in somministrazione concorre a formare la base imponibile dell'Ente utilizzatore. L'inclusione di tale voce nei costi appare pertanto un errore materiale, che genera un'indebita duplicazione del tributo;


- Considerando che il numero teorico di ore annuali risulta essere pari a 2.028 (dato da 52 settimane * 39 ore settimanali), dividendo il costo totale annuo per 1716 ore, si riuscirebbero a coprire per differenza solo 312 ore di assenze retribuite, ossia 162,50 ore di ferie (25*6,50), 78 ore di permessi (12*6,50) e 71,50 ore di festività civili e religiose (11*6,50).


Dal calcolo riportato, risulta che non troverebbero copertura le restanti 45,50 ore di assenze retribuite per effetto delle ulteriori 3 giornate di festività civili e religiose (3*6,50=19,50) poiché dal 2026 dovendo considerare anche la festività del 4 ottobre in totale sono 14 giorni, oltre alle 4 giornate di ex festività (4*6,50=26) previste dal Ccnl Autoferrotranvieri che spettano di diritto al personale dipendente.

In virtù di quanto su esposto, si chiede conferma che il costo totale annuo effettivamente sostenuto dalle agenzie per il lavoro, possa essere diviso per 1.670,50 ore (dato da 2.028 – 91 ore relative alle 14 festività annuali – 162,50 ore di ferie – 78 ore di permessi – 26 ore di ex festività).


In caso contrario, si chiede conferma che le suddette 45,50 ore, potranno essere fatturate ad evento al costo.



Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro


Cordialmente salutiamo


26/01/2026 12:01
Risposta
CHIARIMENTO AL QUESITO N.1)
Nel disciplinare di gara sono state individuate le certificazioni il cui possesso consente di ridurre l'importo della garanzia fideiussoria.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.2)
Si conferma.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.3)
Si conferma.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.4)
Il costo relativo al rilascio della certificazione di idoneità rilasciata dal medico RFI di Bari, non è a carico della stazione appaltante, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.5)
Si conferma che gli aumenti contributivi da riconoscere al personale attualmente somministrato per effetto dei rinnovi di contratto a seguito del pregresso maturato per il tramite delle precedenti agenzie per il lavoro, dovranno essere aggiunti alla tariffa oraria offerta.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.6)
Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

CHIARIMENTO AL QUESITO N.7)
Si conferma.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.8)
Si conferma quanto prescritto dal capitolato prestazionale di gara.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.9)
Il divisore orario utilizzato è 195.

CHIARIMENTO AL QUESITO N.10)
Si conferma quanto indicato nell'allegato al capitolato prestazionale di gara. A tale riguardo, si precisa che, le ulteriori assenze retribuite come inserite nel predetto allegato sono funzionali alla copertura di eventuali altre assenze non considerate in maniera specifica.

21/01/2026 17:40
Quesito #5
Egregi,
sono a formulare il seguente quesito di chiarimento:
nella stima di costo orario fornita si chiede di meglio specificare l'incidenza dell'"EDR 2024".
Grazie


26/01/2026 15:20
Risposta
Trattasi di un elemento retributivo previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL di 11 dicembre 2024 che viene erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.

23/01/2026 15:10
Quesito #6
Spett.le Ente
Con la presente, la scrivente Agenzia per il Lavoro, interessata alla partecipazione alla procedura in oggetto, intende sottoporre alla Vostra attenzione alcune rilevanti incongruenze riscontrate nella "Tabella Stima Costo Orario" allegata alla documentazione di gara (rif. Pag. 18 Capitolato/Disciplinare), le quali, se non chiarite, rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta economica corretta e conforme alle normative vigenti del settore.

Dall'analisi della Vostra stima, emerge l'applicazione di aliquote e voci di costo non coerenti con il regime previdenziale e fiscale applicabile alle Agenzie di Somministrazione. Nello specifico si rileva quanto segue:

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP): Nella Vostra tabella è inserita una quota IRAP pari al 4,82% a carico del fornitore. Si fa presente che, nel contratto di somministrazione, l'IRAP non costituisce un costo diretto per l'Agenzia (somministratore) all'interno della tariffa oraria imponibile, in quanto, ai sensi della normativa vigente, il costo del personale somministrato è deducibile dalla base imponibile IRAP dell'Agenzia, mentre l'imposta è dovuta e calcolata direttamente in capo all'Utilizzatore (Stazione Appaltante). L’inclusione di tale voce nel costo orario dell'Agenzia risulta pertanto impropria.Aliquote Contributive e Assicurative (INPS/INAIL): Le percentuali riportate nella Vostra stima (INPS 28,833% e INAIL 2,2725%) non corrispondono alle tabelle contributive applicabili alle Agenzie per il Lavoro (Settore Terziario/Servizi). Per una corretta costruzione del costo, in ottemperanza agli obblighi di legge per le ApL, le voci corrette sono le seguenti:INPS: 28,68% (in luogo del 28,833% indicato);ASPI (NASpI): 1,40% (voce specifica non correttamente evidenziata o accorpata);INAIL: Il tasso applicabile, secondo le tabelle ponderate per la mansione prevista e il settore di inquadramento delle ApL, è pari al 25 per mille (e non al 22,725 per mille indicato).Fondi Bilaterali di Settore: La tabella di gara riporta voci generiche ("Sicurezza/Formazione") che non rispecchiano la struttura della contribuzione obbligatoria prevista dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione. Il costo per la bilateralità, che comprende Formatemp, Ebitemp e il Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBS), ammonta complessivamente al 4,65% della retribuzione imponibile. Tale onere è incomprimibile e strutturalmente diverso da quanto stimato.

Alla luce di quanto sopra, l'applicazione delle corrette aliquote di legge vigenti per le Agenzie di Somministrazione, mantenendo le giornate non lavorate indicate nel Vostro prospetto, genera un costo del lavoro orario effettivo divergente rispetto alla Vostra stima e, includendo le voci erroneamente imputate, superiore al limite di costo orario fissato.

Per consentire la formulazione di un'offerta sostenibile e legittima, si chiede pertanto di voler confermare formalmente che:

1.L'onere IRAP si intende a carico esclusivo e diretto della Stazione Appaltante e non deve essere computato nella tariffa oraria offerta dall'Agenzia.

2.I costi del personale in sede di offerta potranno e dovranno essere calcolati applicando le aliquote previdenziali, assicurative e contrattuali (CCNL Agenzie per il Lavoro) realmente vigenti per il somministratore, anche qualora queste differiscano dalle percentuali indicate a titolo estimativo nella tabella di gara.
3. Il vincolo di ribasso si applichi esclusivamente alla tariffa oraria totale (indicata a base d'asta in € 21,06 ) e non alle singole voci di costo stimato o al costo orario parziale (indicato in € 19,50 ), permettendo all'operatore economico di giustificare il proprio prezzo finale sulla base dei costi reali di settore, ferma restando la salvaguardia dei minimi retributivi dei lavoratori.

cordiali saluti

27/01/2026 16:50
Risposta
CHIARIMENTO N.1:
Si conferma, quanto prescritto nel capitolato prestazionale di gara e nel relativo allegato in quanto, per la stazione appaltante, l'irap costituisce un onere riflesso e come tale deve essere incluso nella valutazione del costo orario del lavoratore somministrato.
CHIARIMENTO N.2:
Si conferma quanto prescritto nel capitolato prestazionale di gara e nel relativo allegato.
CHIARIMENTO N.3:
Si conferma quanto prescritto nel capitolato prestazionale di gara. A tale proposito si precisa che il ribasso è stato richiesto sul costo orario complessivo pari ad € 21,06, fermo restando l'indicazione da parte dell'operatore economico di indicare separatamente il costo orario e il mark up, come richiesto per la presentazione dell'offerta economica.




26/01/2026 09:09
Quesito #7

1. Con riferimento ai documenti di gara si chiede gentile conferma che i criteri oggetto di valutazione sono quelli indicati nel Disciplinare art. 16.1, in considerazione del fatto che i criteri elencati nell'allegato "schema offerta tecnica" non trovano rispondenza con il Disciplinare in termini di numerazione e contenuto degli stessi. Contestualmente si chiede la ripubblicazione del documento

2. Si chiede gentile conferma che il punto 1 indicato nell'allegato "schema offerta tecnica" 1. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE (con indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l’offerta per il concorrente e compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti) sia escluso dal computo delle 40 facciate previste per l'offerta tecnica (alla stessa stregua di copertina e indice). Contestualmente si chiede la ripubblicazione del documento.

3. Si chiede di poter ricevere il listino dei prezzi aggiornato relativo alle visite mediche specialistiche a cui deve sottoporsi il lavoratore.


27/01/2026 16:35
Risposta
CHIARIMENTO N.1:
Tra gli allegati di gara è stato pubblicato lo schema di offerta tecnica rettificato.
Si precisa che lo schema ha funzione di supporto e che i concorrenti devono attenersi ai criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, ai quali la Commissione farà esclusivo riferimento.
CHIARIMENTO N.2:
Si conferma l'esclusione dal computo delle 40 facciate.
CHIARIMENTO 3:
Si conferma, come prescritto dal capitolato prestazionale di gara, che le visite da effettuarsi presso il medico competente sono a carico della Società Utilizzatrice; mentre, per gli operatori di esercizio le visite di abilitazione presso RFI non sono a carico della Società utilizzatrice ed il costo per la visita di assunzione è pari ad € 600,00 circa.


26/01/2026 14:24
Quesito #8
Si chiede conferma che il costo del lavoro orario offerto, oltre ad essere comprensivo di tutti i contributi specifici previsti dal Ccnl delle agenzie per il lavoro, debba essere espresso al netto dei costi relativi all’assicurazione RC (in quanto a carico della stazione appaltante che assicura i propri mezzi di trasporto) e dell’Irap, poiché ai sensi della normativa fiscale vigente (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), il soggetto passivo IRAP per il costo del personale somministrato è l'Ente Utilizzatore e non l'Agenzia fornitrice. Come stabilito dall'Art. 3 e dall'Art. 10 del citato D.Lgs. 446/1997, il costo del personale in somministrazione concorre a formare la base imponibile dell'Ente utilizzatore. L'inclusione di tale voce nei costi appare pertanto un errore materiale, che genera un'indebita duplicazione del tributo.


27/01/2026 16:44
Risposta
Si conferma, quanto prescritto nel capitolato prestazionale di gara come già chiarito nel chiarimento del giorno 26.01.2026 e nel relativo allegato in quanto, per la stazione appaltante, l'irap costituisce un onere riflesso e come tale deve essere incluso nella valutazione del costo orario del lavoratore somministrato.

26/01/2026 15:24
Quesito #9
Gent.mi,
in merito all'upload della busta amministrativa, si rileva la presenza SOLTANTO dell'area di caricamento del DGUE e la MANCANZA del tasto per l'upload della busta amministrativa completa, zippata e firmata digitalmente.


26/01/2026 15:44
Risposta
Stiamo provvedendo alla risoluzione della problematica, mediante la creazione di un apposito slot per il caricamento della restante documentazione amministrativa.

26/01/2026 16:30
Quesito #10
Spett.le Ente, in riferimento al criterio di valutazione n° 1 "Esperienza dell’operatore con aziende di TPL negli ultimi 3 anni", dovremmo chiedere se si intenda triennio 2022/2023/2024 oppure 2023/2024/2025





26/01/2026 16:45
Risposta
il triennio di riferimento è 2023/2024/2025


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