Inviato esito

Gara #23

Affidamento, mediante contratto quadro con un solo operatore economico, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi relativi ai profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri, per la durata di 24 mesi.
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Informazioni appalto

13/12/2018
Negoziata
Servizi
€ 578.700,00
Lucibello Francesco

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

Inviato esito
1
7732846264
Solo prezzo
Affidamento, mediante contratto quadro con un solo operatore economico, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi relativi ai profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri, per la durata di 24 mesi.
Affidamento, mediante contratto quadro con un solo operatore economico, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi relativi ai profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri, per la durata di 24 mesi.
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
06961760722 LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO
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Scadenze

10/01/2019 13:00
14/01/2019 13:00
15/01/2019 10:00

Allegati

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11/01/2024 20:42
285.23 kB

Chiarimenti

14/12/2018 16:37
Quesito #1
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura di gara, rispetto alla quale l’ente aggiudica al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) DLGS 50/2016, ci preme formulare le seguenti osservazioni.
Il servizio di somministrazione lavoro è disciplinato dall’art. 35 c. 1 d) D. Lgs 50/2016 e rientra tra i servizi di cui all’art. 95 comma 3, servizi ad alta intensità di manodopera, così come definiti all’articolo 50 comma1 del D.Lgs. 50/2016.
Infatti la recentissima sentenza del Consiglio di Stato 2104/17, statuisce espressamente che il servizio di somministrazione lavoro, da intendersi servizio ad elevata intensità di manodopera, deve essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 impone "l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio "principale", e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale" utilizzabile solo in alcuni casi tassativi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione".
Tale aspetto è stato rimarcato dal TAR Calabria con la sentenza 166/2017 secondo la quale "il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello che la Stazione appaltante deve di regola seguire" e solo nel caso in cui “l'appalto rientri in uno dei casi di cui al quarto comma 4 dell’art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso" e precisamente:
  • per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
    per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Segnaliamo inoltre che Il TAR Potenza, con la Sentenza del 27.09.2017 n. 612, ha fornito chiarimenti sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi ad alta intensità di manodopera precisando che “Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione”.
L’ANAC con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2 ha chiarito cosa intende per servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività:
-  "Per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali";
 -  mentre "I servizi e le forniture "caratterizzati da elevata ripetitività" soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione".
In primo luogo i servizi di somministrazione lavoro sono erogati in base a metodologie e sistemi di gestione e organizzazione propri di ciascuna Agenzia pertanto differenti e differenziabili in base alle esigenze di ciascun Ente appaltante, dunque con costi differenti da sostenere. Standardizzazione è sinonimo di omogeneità, staticità e immutabilità, caratteristiche non applicabili alla somministrazione, caratterizzata invece da dinamicità e specificità in ragione della gestione di contesti e realtà differenti, oltre che di volumi di lavoro variabili. La somministrazione non rientra dunque nelle ipotesi sopra indicate.
Pertanto si chiede che il VS Spett.le Ente prenda in considerazione le osservazioni sopra esposte e rettifichi il criterio di aggiudicazione optando per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Restiamo in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
18/12/2018 12:49
Risposta
Gli atti di gara stabiliscono che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
18/12/2018 17:25
Quesito #8
Spett.le Ente,
facendo seguito alla ns del 14/12/2018 segnaliamo altresì che avendo i concorrenti preso visione delle offerte dei competitors, la gara risulta falsata e giocata al ribasso. A maggior ragione riteniamo che l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tutelerebbe AMTAB nella scelta dell’effettiva migliore offerta.
 Con riferimento alla documentazione di gara segnaliamo inoltre:
SCHEMA DI CONTRATTO
Art 4 - Per quanto concerne le prescrizioni inerenti la sicurezza dei somministrati, si richiama l’art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 che statuisce la materia salute e sicurezza dei predetti lavoratori rimane in capo all’utilizzatore. Pertanto l’Agenzia non può essere chiamata responsabile e manlevare AMTAB per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore.

Art 6 - Chiediamo che la penale non venga decurtata dalla parte di fattura costituente rimborso del costo lavoro (dovuto ex lege art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15)

Art 8 - Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio incolpevole in capo all’agenzia o al lavoratore, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, alla data del recesso, fino alla naturale scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a portare a termine le missioni.
Art 9 - Chiediamo a quanto ammontano le spese.
 CAPITOLATO
segnaliamo che l’art 31 c. 2 D. Lgs. 81/15 è stato abrogato
Art 5.10 e art 6 i) - per quanto concerne le visite mediche preliminari ricordiamo che rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove:

il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da AMTAB nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro) (come anche da vs art 6 g)
Art 6
k) - Segnaliamo che l’Agenzia fornisce lavoratori sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore, unico responsabile rispetto al servizio gestito dalla stessa AMTAB. Il lavoratore viene sotto posto ad un periodo di prova durante il quale Amtab può chiederne la sostituzione. Per quanto concerne invece la materia igiene e sicurezza si richiama l’art 34 c. 2 che la pone in capo all’utilizzatore i relativi oneri.
L’agenzia risponderà dei danni arrecati accertati e ad essa imputabili
Art 7 - In relazione al processo di selezione segnaliamo che l’Agenzia, assumendo i lavoratori, procederà seguendo le regole dettate dal rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, no discriminazione e pertanto i criteri saranno dettati dall’Agenzia stessa

Art 9 - Chiediamo di non decurtare le penali dalla parte delle fatture costituenti rimborso del costo del lavoro

Art 10 - h) l’informazione e formazione in capo all’Agenzia sono quelle di cui all’art 34 c. 5 D. Lgs. 81/15

art 13 - riteniamo che ciascuna parte debba rispondere dei rispettivi oneri

art 14 - si ricorda che la responsabilità verso terzi e a carico dell’utilizzatore ex art 35 c . 7 d. Lgs. 81/15

ricordiamo che le sostituzioni devono integrare la giusta causa o seguire i procedimenti disciplinari, si chiede conferma
art 17 - sul recesso si richiamano le osservazioni ut supra.

Chiediamo di non applicare l’esecuzione in danno essendo prevista la cauzione definitiva in caso di inadempimento a ristoro dell’utilizzatore
Art 20 - Si richiamano le osservazioni art 9.
Ringraziando per l'attenzione e in attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

 
20/12/2018 10:04
Risposta
In merito al chiarimento di cui sopra si rileva quanto segue:
Innanzitutto, SI CONFERMA CHE LA GARA SARA' AGGIUDICATA AL MASSIMO RIBASSO.

SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 4 - Si riferisce all'attività del personale dell'Agenzia di Somministrazione e non ai lavoratori somministrati.
ART. 6 - Si conferma la previsione di compensazione fra dare ed avere.
ART. 8 - La clausola di recesso è relativa al contratto quadro e non ai singoli contratti di somministrazione.
ART. 9 - Non ci sono spese di pubblicazione della procedura concorsuale in questione.

CAPITOLATO
Il riferimento è all'art. 31 del D.Lgs. 81/2015 come modificato con D.L. 87/2018, convertito con modifiche in legge 96/2018.
ART. 5.10 e ART. 6 punto i) - L'art. 5.10 si riferisce al personale di agenzia e non ai somministrati, mentre l'art. 6 punto i) è riferito ai lavoratori somministrati che devono essere idonei ai sensi del DM 88/1999 con onere a carico del somministratore.
ART. 6 punto k) - Il riferimento non è all'attività dei somministrati, ma a quella dell'agenzia di somministrazione.
ART. 7 - L'attività di selezione è nella responsabilità dell'Agenzia, ma la richiesta di personale da parte dell'AMTAB potrà prevedere requisiti specifici.
ART. 9 - Si conferma la previsione di compensazione fra dare e avere.
ART. 10 punto h) - L'art. 34 comma 5 del D.Lgs. 81/2015 non esite, per la formazione ed informazione si fa riferimento all'art. 35, comma 4, del suddetto decreto legislativo.
ART. 13 - Confermato
ART. 14 - Confermato. La responsabilità verso terzi è coperta dalla polizza R.C.A.
ART. 17 - La clausola di recesso è relativa al contratto quadro e non ai singoli contratti di somministrazione.
ART. 20 - Si ribadisce quanto già sopra chiarito.
18/12/2018 17:22
Quesito #9

Spett.le Ente,
facendo seguito alla ns del 14/12/2018 segnaliamo altresì che avendo i concorrenti preso visione delle offerte dei competitors, la gara risulta falsata e giocata al ribasso. A maggior ragione riteniamo che l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tutelerebbe AMTAB nella scelta dell’effettiva migliore offerta.
Distinti saluti
 
20/12/2018 10:07
Risposta
In merito al chiarimento di cui sopra si rileva quanto segue:
SI CONFERMA CHE LA GARA SARA' AGGIUDICATA AL MASSIMO RIBASSO.
20/12/2018 15:24
Quesito #10
- L'art. 16 della lettera d'invito prevede che l'impresa concorrente, con l'offerta economica, deve dichiarare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della monodopera.
A tal fine, si chiede di specificare i parametri in base ai quali poter calcolare nel migliore dei modi i costi suddetti.
- L'art. 16 della lettera d'invito stabilisce che la Piattaforma prevede la compilazione dell'offerta economica sul sistema che genera automaticamente un file che riproduce i dati inseriti.
Tra i documenti di gara è presente l'allegato "Offerta Economica" da compilare in ogni sua parte; si chiede quindi, se la piattaforma consenta di caricare il precitato modello.
20/12/2018 16:38
Risposta
In merito al chiarimento di cui sopra, si rileva quanto segue.
- Le voci da compilare "costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro" e "costi della manodopera", come prescrito dalla vigente normativa, non lasciano spazio ad alcuna interpretazione e, quindi, richiesta da parte della Stazione Appaltante, se non quella di indicare, da parte delle società concorrenti, i predetti costi, senza entrare nel merito.
- La piattaforma consente di caricare il modello allegato "Offerta Economica" da compilare in ogni sua parte. In particolare, la piattaforma prevede obbligatoriamente la compilazione dell'offerta economica sul sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta Economica e compilare i form presenti. Si precisa che, considerata la pluralità delle voci di costo richieste nella presente procedura di gara, nell'offerta generata dal sistema va inserito un importo fittizio (ad es. 00000,00) che non sarà tenuto in considerazione ai fini del calcolo della graduatoria. Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato difgitalmente e ricaricato al sistema.
Il file generato dal sistema e firmato digitalmente deve essere caricato unitamente al file modello allegato "Offerta Economica" da compilare in ogni sua parte.
10/01/2019 11:56
Quesito #11
Gent.mi,
relativamente alla offerta economica ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA -.si richiede chiarimento.
Si legge: '' a) Il costo orario offerto per l’espletamento del servizio, che deve essere inferiore al costo orario stimaro di 17,86 €/ora...'' 
Si chiede di chiaraire se trattasi di refuso, posto che il costo del lavoro non è soggetto a ribasso, pertanto si dovrebbe leggere: NON deve essere inferiore a 17,86€/ora 
Difatti, solo il mark up offerto dovrebbe essere soggetto a ribasso.
Si ringrazia.
Saluti.

Igor Lombardi 
Coordinatore Nazionale Divisione P.A. e Ufficio Gare
Etjca SpA


 
10/01/2019 12:57
Risposta
Relativamente all'offerta economica lett. a), art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA - si rileva che il costo orario minimo del personale non è soggetto a ribasso, ma quello indicato è un costo indicativo per ora effettiva che deve essere calcolato da ogni concorrente.

AMTAB S.p.A.

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