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Gara #15

AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, PER LA DURATA DI 24 MESI.
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15/10/2018
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DE CANDIA CAMILLA

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7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

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AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, PER LA DURATA DI 24 MESI.
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08/11/2018 14:14
14/11/2018 13:00
15/11/2018 10:00

Allegati

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11/01/2024 20:40
187.71 kB

Chiarimenti

18/10/2018 11:49
Quesito #1
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura di gara, rispetto alla quale l’ente aggiudica al prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016, ci preme formulare le seguenti osservazioni.
Il servizio di somministrazione lavoro è disciplinato dall’art. 35 c. 1 d) D. Lgs 50/2016 e rientra tra i servizi di cui all’art. 95 comma 3, servizi ad alta intensità di manodopera, così come definiti all’articolo 50 comma1 del D.Lgs. 50/2016.
Infatti la recentissima sentenza del Consiglio di Stato 2104/17, statuisce espressamente che il servizio di somministrazione lavoro, da intendersi servizio ad elevata intensità di manodopera, deve essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 impone "l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio "principale", e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale" utilizzabile solo in alcuni casi tassativi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione".
Tale aspetto è stato rimarcato dal TAR Calabria con la sentenza 166/2017 secondo la quale "il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello che la Stazione appaltante deve di regola seguire" e solo nel caso in cui “l'appalto rientri in uno dei casi di cui al quarto comma 4 dell’art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso" e precisamente:
  • - per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
    - per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Segnaliamo inoltre che Il TAR Potenza, con la Sentenza del 27.09.2017 n. 612, ha fornito chiarimenti sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi ad alta intensità di manodopera precisando che “Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione”.
L’ANAC con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2 ha chiarito cosa intende per servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività:
-  "Per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali";
 - mentre "I servizi e le forniture "caratterizzati da elevata ripetitività" soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione".
In primo luogo i servizi di somministrazione lavoro sono erogati in base a metodologie e sistemi di gestione e organizzazione propri di ciascuna Agenzia pertanto differenti e differenziabili in base alle esigenze di ciascun Ente appaltante, dunque con costi differenti da sostenere. Standardizzazione è sinonimo di omogeneità, staticità e immutabilità, caratteristiche non applicabili alla somministrazione, caratterizzata invece da dinamicità e specificità in ragione della gestione di contesti e realtà differenti, oltre che di volumi di lavoro variabili. La somministrazione non rientra dunque nelle ipotesi sopra indicate.
Pertanto Gi Group spa chiede che il VS Spett.le Ente prenda in considerazione le osservazioni sopra esposte e rettifichi il criterio di aggiudicazione optando per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Restiamo in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
22/10/2018 10:40
Risposta
Gli atti di gara stabiliscono che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
22/10/2018 11:55
Quesito #2
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto:
1) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti;
2) relativamente l'art. 5 del CSA, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga  ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.
In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.
L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore.
Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.
Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.
Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c.
Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.
In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.
Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all’art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “…il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016.
3) vorremmo sapere cortesemnte cosa prevede il Vs. protocollo sanitario per le visite mediche preassuntive.

Distinti saluti
 
26/10/2018 12:03
Risposta
In merito al quesito di cui sopra, si rileva quanto segue:
1) Fermo restando quanto prescritto dall'art. 22 del Capitolato Speciale, in merito alle spese ed agli oneri contrattuali, si comunica che gli oneri di pubblicazione presunti ammontano a circa € 4.000,00 oltre iva.
2) La stipula della polizza assicurativa in questione è prescritta ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale, in merito al risarcimento danni e copertura assicurativa; in quanto per il risarcimento dei danni cagionati all'Azienda per responsabilità dei prestatori di lavoro temporaneo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 34, lett. A), del CCNL del novembre 2015. Pertanto, per quanto riguarda le mansioni di operatore di esercizio, il lavoratore somministrato dovrà aderire alla polizza assicurativa collettiva, stipulata dal sindacato, per la manleva di eventuali danni dallo stesso cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni, che ha attualmente un costo di € 12,00/mese, corrisposto al lavoratore somministrato dall'Azienda ed impegna per almeno due mesi. Per periodi di somministrazione inferiori al mese, l'Azienda si riserva, tuttavia, la facoltà di rinunciare alla suddetta copertura assicurativa.
3) Il Protocollo di Sorvaglianza Sanitaria Aziendale è stato inserito tra gli allegati della presente procedura concorsuale.
24/10/2018 17:06
Quesito #3
- Si chiede se deve essere generato ed allegato il PASSOE;
- Si chiede di quantificare le spese di pubblicazione e le spese contrattuali;
- Si chiede di specificare quali tipologie di assenze sono a carico dell'agenzia e quali sono da fatturare a parte; se le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di domenica verranno fatturate a parte;
- L'importo a base di gara è presunto, si chiede se al variare di tale importo varia anche il mark up o se quest'ultimo rimane fisso.
 
26/10/2018 12:13
Risposta
In merito al quesito di cui sopra si rileva quanto segue:
- Il PASSOE non deve essere grenerato ed allegato, in quanto questa Stazione Appaltante non è soggetta al sistema AVCPASS.
- Fermo restando quanto prescritto dall'art. 22 del Capitolato Speciale in merito alle spese ed oneri contrattuali; si comunica che le spese presunte di pubblicazione ammontano ad € 4.000,00 oltre iva.
- Tutte le tipologie di assenze sono a carico dell'Agenzia, pertanto nessuna è da fatturare a parte; nella stessa fattura verranno fatturate le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di domenica.
- Il mark - up rimane fisso.
 
31/10/2018 11:01
Quesito #4
Nell'istanza di partecipazione al punto 5) si richiede all'operatore economico di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia...
La scrivente Agenzia per il Lavoro non è iscritta all'elenco summenzionato perchè non operante nei settori maggiormente a rischio individuati dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si chiede se per il motivo summenzionato il punto 5) della domanda di partecipazione può non essere compilato pur rimanendo nella domanda stessa.
31/10/2018 12:52
Risposta
Ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale, il punto 5) della domanda di partecipazione può non essere compilato, pur rimanendo nella domanda stessa.
31/10/2018 17:53
Quesito #5
Spett.le Ente,

con la presente si chiede informazioni sul DGUE menzionato nella gara in oggetto.
Al punto 15.  del disciplinare "CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", sotto paragrafo 2. si recita  " DGUE, di cui al paragrafo 15.2 (All. 2);"
All'interno dei documenti da scaricare non vi è traccia dell'Allegato 2.
Il suddetto documento è da Voi fornito o è da reperire tramite il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti scaricando un format prestabilito?
Grazie
Distinti saluti.
05/11/2018 10:33
Risposta
Il DGUE "allegato 2" è stato appena inserito e pubblicato tra gli atti di gara.
Distinti saluti.
05/11/2018 09:54
Quesito #6
Si chiede se è prevista la Clausola Sociale in virtù della quale l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando.
05/11/2018 11:19
Risposta
Non è prevista alcuna Clausola Sociale.
Distinti saluti.
05/11/2018 16:34
Quesito #7
Buonasera riportiamo il ns. quesito e la vostra risposta indicando la pubblicazione del DGUE. Segnaliamo che non è ancora disponibile e non scaricabile
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PROT. N.62883 DEL 05/11/2018 - ASSEGNATO DAL SISTEMA
Chiarimento sulla gara: AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, PER LA DURATA DI 24 MESI.
E' stato pubblicato un chiarimento riguardante la gara:

AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONTRATTO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, PER LA DURATA DI 24 MESI.

Spett.le Ente,

con la presente si chiede informazioni sul DGUE menzionato nella gara in oggetto.
Al punto 15.  del disciplinare "CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", sotto paragrafo 2. si recita  " DGUE, di cui al paragrafo 15.2 (All. 2);"
All'interno dei documenti da scaricare non vi è traccia dell'Allegato 2.
Il suddetto documento è da Voi fornito o è da reperire tramite il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti scaricando un format prestabilito?
Grazie
Distinti saluti.
Il DGUE "allegato 2" è stato appena inserito e pubblicato tra gli atti di gara.
Distinti saluti.

Distinti Saluti
06/11/2018 09:49
Risposta
IL DGUE elettronico reso disponibile da AMTAB, nel formato xml, deve essere importato per la compilazione del DGUE elettronico, all'interno del servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.

 
05/11/2018 16:35
Quesito #8
Gent.mi,
relativamente alla offerta economica ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA -.si richiede chiarimento.
Si legge: '' a) Il costo orario offerto per l’espletamento del servizio, che deve essere inferiore a 17,86 €/ora'' 
Si chiede di chiarire se trattasi di refuso, poichè il costo del lavoro non è soggetto a ribasso, pertanto si dovrebbe leggere: NON deve essere inferiore a 17,86€/ora 
Difatti, solo il mark up offerto dovrebbe essere soggetto a ribasso.
Si ringrazia.
Saluti.


 
06/11/2018 09:53
Risposta
Si conferma che trattasi di un refuso poichè il costo del lavoro non è soggetto a ribasso.
Pertanto relativamente all' offerta economica ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA - alla lettera a) si deve leggere   
"a) Il costo orario offerto per l’espletamento del servizio, non deve essere inferiore a 17,86 €/ora''.
Distinti saluti.

 
06/11/2018 14:16
Quesito #9
Spett.le S.A.
con la presente per chiedervi se si conferma il contenuto del capitolato nella parte in cui prevede che l'idoneità RFI debba essere necessariamente a carico della ApL, considerando il costo intrinseco elevato per singola visita.

Cordiali Saluti 
 
06/11/2018 17:47
Risposta
In merito al quesito di cui sopra, si conferma il contenuto della lett. i, art. 6, del capitolato nella parte in cui prevede che l'idoneità RFI debba essere necessariamente a carico della ApL.
06/11/2018 14:54
Quesito #10
Spett.le Amtab SpA
con riferimento alla procedura in oggetto segnaliamo:

SCHEMA DI CONTRATTO
- Art 4
Per quanto concerne le prescrizioni inerenti la sicurezza dei somministrati, si richiama l’art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 che statuisce la materia salute e sicurezza dei predetti lavoratori rimane in capo all’utilizzatore. Pertanto l’Agenzia non può essere chiamata responsabile e manlevare AMTAB per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore.
- Art 6
Chiediamo che la penale non venga decurtata dalla parte di fattura costituente rimborso del costo lavoro (dovuto ex lege art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15)
- Art 8
Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio incolpevole in capo all’agenzia o al lavoratore, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, alla data del recesso, fino alla naturale scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a portare a termine le missioni.
- Art 9
Chiediamo a quanto ammontano le spese
 
CAPITOLATO
- segnaliamo che l’art 31 c. 2 D. Lgs. 81/15 è stato abrogato
- Art 5.10 e art 6 i)
per quanto concerne le visite mediche preliminari ricordiamo che rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove:
il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da AMTAB nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro) (come anche da vs art 6 g)
- Art 6
k)
Segnaliamo che l’Agenzia fornisce lavoratori sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore, unico responsabile rispetto al servizio gestito dalla stessa AMTAB. Il lavoratore viene sotto posto ad un periodo di prova durante il quale Amtab può chiederne la sostituzione. Per quanto concerne invece la materia igiene e sicurezza si richiama l’art 34 c. 2 che la pone in capo all’utilizzatore i relativi oneri.
L’agenzia risponderà dei danni arrecati accertati e ad essa imputabili
- Art 7
In relazione al processo di selezione segnaliamo che l’Agenzia, assumendo i lavoratori, procederà seguendo le regole dettate dal rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, no discriminazione e pertanto i criteri saranno dettati dall’Agenzia stessa
- Art 9
Chiediamo di non decurtare le penali dalla parte delle fatture costituenti rimborso del costo del lavoro
- Art 10
h) l’informazione e formazione in capo all’Agenzia sono quelle di cui all’art 34 c. 5 D. Lgs. 81/15
- Art 13
riteniamo che ciascuna parte debba rispondere dei rispettivi oneri
- Art 14
si ricorda che la responsabilità verso terzi e a carico dell’utilizzatore ex art 35 c . 7 d. Lgs. 81/15
ricordiamo che le sostituzioni devono integrare la giusta causa o seguire i procedimenti disciplinari, si chiede conferma
- Art 17
sul recesso si richiamano le osservazioni ut supra.
Chiediamo di non applicare l’esecuzione in danno essendo prevista la cauzione definitiva in caso di inadempimento a ristoro dell’utilizzatore
- Art 20
Si richiamano le osservazioni art 9.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.


 
09/11/2018 09:58
Risposta
In merito al chiarimento di cui sopra, si rileva quanto segue:
SCHEMA DI CONTRATTO
  • ARTICOLO 4 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 4 dello schema di contratto precisando che quanto da Voi rilevato in merito non ha nesso con lo stesso articolo.
  • ARTICOLO 6 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 7 dello schema di contratto, ai sensi del quale le penali saranno comminate, dopo aver comunicato formale contestazione alla Società fornitrice, la quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell’atto di contestazione dello stesso, in connessione con l’art. 9 del capitolato.
  • ARTICOLO 8 - La facoltà di recesso sarà esercitata, eventualmente, nei confronti del contratto quadro e non nei confronti dei singoli contratti di lavoro.
  • ARTICOLO 9 - Le spese di pubblicazione presunte ammontano a circa € 4.000,00 oltre iva.
CAPITOLATO
  • L’art. 31, comma 2, D. Lgs. 81/2015 non è stato abrogato, bensì, è stato sostituito solo il comma 2, dell’art. 31, D.Lgs. 81/2015, dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 12/07/2018 n. 87convertito in L. 09/08/2018 n. 96.
  • ARTICOLO 5 punto 10; ARTICOLO 6 lett. i) - Tutti i lavoratori, per quanto attiene gli accertamenti sanitari di cui al D. Lgs. 81/2008 saranno sottoposti al parere del medico competente per l’idoneità alle mansioni loro assegnate i cui oneri sono a carico dell’AMTAB S.p.A., come prescritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g).
  • ARTICOLO 6 lett. k - Si conferma il contenuto di cui all’art. 6, lett. k del Capitolato e si precisa che la responsabilità dell’appaltatore è riferita alla cattiva esecuzione dell’accordo quadro.
  • ARTICOLO 7 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 7 del Capitolato.
  • ARTICOLO 9 - Qualora il contraddittorio operato dovesse rendere definitiva la penale, troverà applicazione l’articolo 9 del Capitolato.
  • ARTICOLO 10, lett. h) del Capitolato - L’informazione e la formazione in capo all’Agenzia sono quelli di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. 81/2015; il comma 5 non esiste.
  • ARTICOLO 13 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 13 del Capitolato; pertanto ciascuna parte dovrà rispondere dei rispettivi oneri.
  • ARTICOLO 14 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 14 del Capitolato e si precisa che la responsabilità per danni arrecati a terzi è in capo all’Azienda (polizza R.C.A.); mentre l’art. 14 è riferito a danni che il lavoratore somministrato reca all’Azienda. Confermiamo che le sostituzioni devono integrare la giusta causa o seguire i procedimenti disciplinari.
  • ARTICOLO 17 - Si conferma il contenuto di cui all’art. 17 del Capitolato.
  • ARTICOLO 20 - Qualora il contraddittorio operato dovesse rendere definitiva la penale, troverà applicazione l’articolo 9 del Capitolato.
 

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